Il concetto di posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva richiamato dall’art. 42 bis D.lgs. 151/01 è più ampio e generico di quello richiamato dal CCNI per le assegnazioni provvisorie.
Il Tribunale di Bari, con ordinanza collegiale del 20.03.2012, ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Visciglio per un’insegnate di scuola primaria che, titolare di cattedra su posto comune in provincia di Bari e madre di due bimbe di età inferiore a tre anni, aveva presentato domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42bis del D.Lgs. 151/2001 ad una sede di servizio ubicata nella provincia di Lecce (presso cui il coniuge svolgeva la professione di avvocato), nonché domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, essendo in possesso anche dei requisiti per il riconoscimento della precedenza di cui all’art. 8, pt. IV, lett. i) del CCNI sulle assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie, in quanto “…lavoratrice madre con prole di età inferiore a tre anni”.
Nel caso in esame, entrambe le istanze erano state rigettate: quella di assegnazione temporanea per indisponibilità di posti vacanti e disponibili, in conseguenza di un asserito esubero di personale docente sul ruolo comune della scuola primaria; la seconda, quella di assegnazione provvisoria, per indisponibilità di posti utili da destinare ai movimenti interprovinciali.
La docente impugnava il provvedimento con cui il Tribunale, in prima istanza, rigettava il ricorso, sostenendo la sussistenza di tutti i presupposti – soggettivi ed oggettivi – e lamentando che il diniego dell’assegnazione nella provincia di Lecce, ove lavorava il marito ed era radicata la famiglia, comportasse un grave e irreparabile pregiudizio sia alla serenità dell’intiero nucleo familiare, che allo sviluppo delle figlie, entrambe minori di tre anni, necessitanti delle insostituibili cure della madre e del padre per una crescita psico-fisica armonica.
Con l’accoglimento del ricorso il Foro barese ha rigettato tutte le censure svolte dal MIUR, evidenziando che la ratio della norma imponeva una motivazione adeguata che, nel caso in esame, in cui si era sostenuta la sussistenza di un presunto esubero sul ruolo dei docenti di scuola primaria, risultava meramente dedotta ma non provata e, pertanto, inidonea a legittimare il rigetto. Ha aggiunto ancora il Collegio che la motivazione addotta non fosse neppure esaustiva, posto che l’insussistenza dei posti doveva essere provata con riferimento a tutti i posti, e non solo a quelli a cattedra, posto che il concetto di posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva richiamato dall’art. 42 bis D.lgs. 151/01 doveva intendersi in senso più ampio e generico di quello richiamato dalla contrattazione collettiva per le assegnazioni provvisorie.
Il Collegio ha inoltre chiarito che l’istituto in oggetto è istituto autonomo e distinto rispetto a quello dell’assegnazione provvisoria in uso nel mondo scolastico, in quanto caratterizzato da una precisa e differente ratio legis, che è quella di assicurare la tutela dell’unità dei nuclei familiari di recente formazione, caratterizzati dalla presenza di figli di età inferiore a tre anni per la cui crescita equilibrata è fondamentale la presenza di entrambi i genitori, essendo volto a favorire il ricongiungimento familiare nel periodo più delicato della loro crescita, seppur salvaguardando le esigenze organizzative e funzionali della Pubblica Amministrazione.
La decisione, cui ha aderito anche altra Giurisprudenza, permette di aspirare anche a posti diversi da quelli a cattedra purché di pari condizione retributiva.
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