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Note di diritto in tema di assegnazione temporanea del dipendente pubblico

Scuola: nuovo importante riconoscimento dell’art. 42 bis d.lgs. 151/2001 dal Tribunale di Sondrio

Anche il Tribunale di Sondrio riconosce il beneficio in favore di una docente, difesa dall’Avv. Visciglio, disponendone l'assegnazione nella provincia di lavoro dell’altro genitore

13 Settembre 2013 | ,

La docente, professoressa di scuola secondaria, titolare di cattedra in un istituto alberghiero della provincia di Sondrio, madre di un figlio di età inferiore a tre anni, aveva presentato domanda per essere assegnata ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 in una sede di servizio ubicata nella provincia di Brindisi, ovvero in quelle di Bari e Taranto e comunque, fra queste, in una sede maggiormente prossima al luogo dove il coniuge e padre del bambino prestava attività lavorativa, allo scopo di ricongiungere il proprio nucleo familiare nei cruciali primi anni di vita del figlio.

La P.A. in fase amministrativa opponeva diniego alla domanda di assegnazione temporanea e, una volta costituitasi in giudizio, assumeva ai fini del rigetto l’inapplicabilità dell’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 al comparto scuola, la mancanza di posti vacanti e disponibili nelle sedi di destinazione indicate dalla docente, nonché il cd “blocco quinquinnale” di cui all’art. 9 comma 21, DL 13.05.2011, n.70.

Il Giudice del Lavoro, con ordinanza pronunciata inaudita altera parte poi confermata all’esito della fase sommaria, esaminati gli atti della procedura, dopo aver dichiarato l’illegittimità del diniego della P.A. all’assegnazione temporanea per mancata indicazione nel provvedimento dei motivi ostativi e ritenuta raggiunta la prova circa l’esistenza di posti vacanti e disponibili nelle sedi delle province di destinazione, riaffermava l’applicabilità anche al comparto scuola dell’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 ritenendo la “piena vigenza dell’istituto in questione e l’obbligo della p.a. di darvi attuazione nella ricorrenza dei correlativi presupposti”.

Stabiliva inoltre la prevalenza dell’istituto dell’assegnazione temporanea sull’opposto “blocco” in quanto non richiamato dalla norma che preclude il trasferimento infra – quinquennale dei docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato.

Veniva quindi ordinato il trasferimento della insegnante poiché, per la natura non patrimoniale del bene da tutelare (unità del nucleo familiare nell’interesse del minore), non riconoscibile in via tardiva o per equivalente, i tempi del processo avrebbero frustrato l’efficacia pratica della decisione finale.

Ancora una volta, il Giudice del Lavoro, ha adottato quell’orientamento giurisprudenziale, che lo studio scrivente ha contribuito a creare, che nel corso di questi ultimi anni, soprattutto nel comparto scuola, ha colto la specificità dello strumento dell’assegnazione temporanea rispetto alle altre forme di mobilità previste dalla legislazione secondaria.

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