Anche il Tribunale di Brindisi accoglie il ricorso rimarcando la differenza fra i due istituti, ordinando l'assegnazione temporanea di una docente nella provincia di lavoro del coniuge nonostante il rifiuto dell'USP di destinazione
La docente, maestra di scuola primaria, titolare di cattedra su posto comune in provincia di Brindisi, madre di una figlia di età inferiore a tre anni, aveva presentato domanda per essere collocata in assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 presso una sede di servizio ubicata nella provincia di Lecce dove il coniuge, e padre della bambina, prestava attività lavorativa, allo scopo di assicurarle l’assistenza materiale ed affettiva di entrambi i genitori.
L’USP di Lecce rigettava la domanda di assegnazione temporanea omettendo in merito qualsiasi motivazione e, costituitosi in giudizio, sosteneva la mancanza di posti vacanti e disponibili in organico, in quanto coperti dai docenti che, muniti di un titolo di precedenza ai sensi della Legge 104/92, avevano ottenuto il beneficio dell’assegnazione provvisoria. Sosteneva, inoltre, che la pretesa della ricorrente avesse già trovato adeguata tutela attraverso l’accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria, anch’essa presentata, e che l’eventuale applicazione dell’art. 42 bis D.lgs.151/2001 nel comparto scuola, avrebbe determinato una ingiustificata duplicazione delle tutele in favore della lavoratrice madre.
A fronte dei suddetti argomenti difensivi della PA, il Giudice del Lavoro ha dichiarato l’illegittimità, per carenza di motivazione, del diniego opposto dall’Usp di Lecce alla domanda di assegnazione temporanea, mancando la prova degli specifici ed oggettivi impedimenti, i quali avrebbero dovuto essere riferiti alla disponibilità o meno dei posti vacanti e disponibili in organico al momento della presentazione della domanda di assegnazione temporanea.
Il giudice ha rimarcato ancora che l’assegnazione provvisoria e l’assegnazione temporanea sono e rimangono istituti differenti e che, pertanto, la prima non esclude, sostituisce o annulla la seconda la quale ha e conserva, anche nel comparto scuola, una disciplina autonoma non interferibile dalla norma pattizia.
Per tale ragione, gli specifici benefici previsti dall’assegnazione temporanea, contrariamente a quanto sostenuto dall’Usp di Lecce, non possono essere dati per concessi attraverso l’accoglimento della diversa domanda di assegnazione provvisoria.
All’assegnazione temporanea, pertanto, non può essere opposto alcun titolo di precedenza poiché, essendo essa previsto da una norma di legge, la fattispecie contemplata non può essere abrogata o derogata dalla contrattazione collettiva o, come riteneva l’amministrazione, attratta e coinvolta, nella disciplina e quindi nel sistema delle precedenze di cui all’art. 8 CCNI.
Il Giudice del Lavoro, accogliendo il ricorso della docente e disponendone l’assegnazione temporanea in una sede dell’Usp di Lecce, ha ribadito, sulla scia delle numerose omologhe ordinanze ottenute dallo studio scrivente, che assegnazione temporanea e provvisoria sono istituti non equivalenti, differenti per effetti e presupposti.
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