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Pubblicazioni

Note di diritto in tema di assegnazione temporanea del dipendente pubblico

Scuola: Assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 151/01.

Bocciata dal Tribunale di Ivrea anche la motivazione del dissenso all'assegnazione temporanea fondato sull’indisponibilità di posti in quanto riservati al piano straordinario di assunzioni (L. 107/2015)

Bocciata dal Tribunale di Ivrea anche la motivazione del dissenso all’assegnazione temporanea fondato sull’indisponibilità di posti in quanto riservati al piano straordinario di assunzioni (L. 107/2015).

È di fine 2015 l’ordinanza con cui il Tribunale di Ivrea, accogliendo l’ennesimo ricorso d’urgenza presentato da una docente di scuola primaria che si era vista negare il beneficio dell’assegnazione temporanea disciplinata dall’art. 42 bis del decreto legislativo 151 del 2001, ha condannato il MIUR ad assegnarla in provincia di Catania, così ricongiungendo la famiglia della stessa lì dove svolgeva l’attività lavorativa il proprio coniuge e padre del bambino.

Il caso

Un’insegnante di scuola primaria, titolare di cattedra su posto comune e madre di un bimbo di età inferiore a tre anni, ritenendo di essere in possesso dei presupposti soggettivi previsti dall’art. 42bis del D.Lgs. 151/2001, presentava domanda chiedendo di essere assegnata ad una sede di servizio ubicata nella provincia di Catania.

Il Ministero, per il tramite dell’Ambito Territoriale di Catania, rigettava l’istanza assumendo l’insussistenza di posti  vacanti e disponibili poiché gli stessi dovevano essere riservati alle stipule dei contratti a tempo indeterminato previsti dal piano nazionale di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 dalla L. 107/15 (cd. “Buona Scuola”). Assumeva ancora il Ministero che, in ogni caso, l’istanza non avrebbe potuto essere accolta anche nel caso di posti disponibili in quanto, poiché nell’ambito delle procedure di assegnazione provvisoria di cui agli artt. 1 e ss. del CCNI è prevista una precedenza in favore di lavoratrice madre/lavoratore padre con figli di età inferiore a tre anni, nessuna assegnazione avrebbe potuto essere disposta in suo favore non potendo ella richiedere una precedenza assoluta a discapito di altre categorie parimenti tutelate (tra cui i docenti che godono dei benefici della L. 104/92).

La docente, pertanto, proponeva ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ivrea, assumendo il possesso di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall’art. 42 bis e lamentando l’illegittimità del diniego.

La norma

L’art. 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 prevede che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l´altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L´eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi ed esigenze eccezionali. L´assenso o il dissenso devono essere comunicati all´interessato entro trenta giorni dalla domanda.”.

La decisione

Il Tribunale di Ivrea, con l’ordinanza cautelare del 16.12.2015 in commento, ha ancora una volta rimarcato la mancanza, nel provvedimento di dissenso, di una motivazione sufficiente a legittimarlo. La motivazione addotta, infatti, è stata bocciata dall’adito Tribunale il quale ha trovato inspiegabile il fatto che a parità di meritevolezza, i richiedenti assegnazione provvisoria, assegnati nell’ambito delle procedure per la mobilità annuale, abbiano ricevuto da parte dell’Ambito Territoriale di Catania un trattamento preferenziale rispetto ai richiedenti assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. 151/01, istituto di cui viene ancora una volta confermata l’autonoma applicabilità.

La docente, quindi, si è vista riconoscere l’assegnazione temporanea in provincia di Catania per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecuzione del provvedimento.

Confermata, dunque, ancora una volta, nonostante le resistenze del MIUR e le “originali” motivazioni del dissenso opposte, che non v’è giustificazione sufficiente a legittimare la disgregazione del nucleo familiare e che, nella ponderazione degli interessi in gioco -quello al ricongiungimento della famiglia, da un lato, ed al buon andamento della pubblica amministrazione, dell’altro- v’è un deciso sbilanciamento in favore del lavoratore.

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