Il Tribunale di Roma - sezione lavoro - con ordinanza collegiale del 2 marzo 2016 ha rimosso gli ennesimi ostacoli pretestuosamente frapposti dal M.I.U.R. al godimento del beneficio dell’assegnazione temporanea previsto dall'art. 42 bis D.Lgs. 151/2001.
Il Tribunale di Roma – sezione lavoro – con ordinanza collegiale del 2 marzo 2016 ha rimosso gli ennesimi ostacoli pretestuosamente frapposti dal M.I.U.R. al godimento del beneficio dell’assegnazione temporanea previsto dall’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001.
Il beneficio in questione, infatti, ha durata triennale ma nulla esclude che possa essere fruito anche in modo frazionato
Nel caso posto all’attenzione del Tribunale capitolino, una docente di scuola primaria, madre di un figlio di età inferiore a tre anni, aveva chiesto la conferma dell’assegnazione temporanea già riconosciutale dal M.I.U.R. in provincia di Salerno, dove il coniuge e padre del proprio bambino esercitava l’attività lavorativa. Ottenuto il beneficio triennale dopo aver fatto già ricorso all’Autorità Giudiziaria, infatti, lo stesso veniva poi negato per gli anni successivi al primo per indisponibilità di posti, rendendosi pertanto necessitata una nuova azione giudiziaria.
Il Tribunale di Roma, dunque, con l’ordinanza collegiale in questione, districando la confusione abilmente creata dal MIUR con la motivazione del dissenso opposto sia in fase amministrativa che processuale, condividendo la tesi sostenuta dallo scrivente avvocato, ha stabilito che procedere all’assegnazione temporanea limitatamente ad un anno, diversamente da quanto opposto dall’amministrazione, è funzionale alle esigenze organizzative della stessa, essendo appunto l’organizzazione dell’attività scolastica scandita per “anno scolastico”.
Di qui, l’illegittimità del diniego opposto e la condanna del MIUR a confermare il beneficio fino alla conclusione del triennio previsto dalla Legge, con conseguente assegnazione della docente a prestare servizio presso una sede ubicata in provincia di Salerno e piena realizzazione, ancora una volta, del ricongiungimento familiare voluto dalla norma.
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