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Pubblicazioni

Note di diritto in tema di assegnazione temporanea del dipendente pubblico

Scuola e assegnazione temporanea: nuova ordinanza resa dal Tribunale di Verona

Ancora una volta segnaliamo un nuovo successo dello Studio in materia di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/01 nel comparto scuola della Pubblica Amministrazione.

14 Aprile 2015 | ,

Anche il Tribunale di Verona, appena un mese dopo quello di Milano, ha accolto il ricorso proposto da una professoressa difesa dall’avv. Giancarlo Visciglio, disponendo la sua assegnazione temporanea per tre anni presso una sede di servizio ubicata nella regione Sicilia, così realizzando il ricongiungimento familiare di cui all’art. 42 bis D. Lgs. 151/01.

Anche il caso in esame, come quello di Milano del marzo 2015, ha riguardato una professoressa di scuola secondaria di I grado, neo-immessa in ruolo in provincia di Verona su posto di sostegno e madre di una bimba di età inferiore a tre anni, che aveva presentato domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/01 chiedendo di poter godere del beneficio presso una sede di servizio ubicata in provincia di Catania (dove il coniuge e padre della bambina svolgeva l’attività lavorativa) ovvero in quelle limitrofe di Ragusa, Enna e Messina.

Le difese della P.A., che aveva negato il nulla osta opponendo il c.d. “blocco triennale” previsto dalla L. 128/2013 e dall’allegato A alle istruzioni operative dettate dal MIUR con circolare prot. 7955 del 7/8/2014 sulle assunzioni a tempo indeterminato, escono dal giudizio pesantemente censurate. Il Tribunale di Verona, aderendo all’orientamento giurisprudenziale più recente in materia ed, in particolare a quello del Tribunale di Brindisi, ha ancora una volta sottolineato l’assoluta rilevanza della ratio sottesa alla norma, quella di favorire il più possibile la comunione di tetto e di mensa ai nuclei familiari di recente formazione in cui viva un bambino in tenerissima età, e ribadito che non vi è nessun ostacolo all’applicazione dell’istituto al comparto scuola della P.A., riconoscendolo, nel contesto normativo di appartenenza, quale strumento “infungibile” di mobilità specificamente finalizzato alla tutela dell’unità familiare.

Particolarmente rilevante nella decisione è la conferma di quanto già avallato dal Tribunale di Milano, ovvero la piena fruibilità del beneficio disciplinato dall’art. 42 bis cit. anche per il docente neo-immesso in ruolo. Il Tribunale di Verona, sul punto, ha rimarcato che le limitazioni imposte in materia di mobilità provvisoria dall’ordinamento scolastico, non sono applicabili all’assegnazione temporanea stante l’ontologica differenza tra i due istituti. La motivazione resa in fase amministrativa e giudiziale (il “blocco triennale” previsto dalla L. 128/2013), pertanto, è uscita dal giudizio letteralmente recisa.

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