Loading...

Pubblicazioni

Note di diritto in tema di assegnazione temporanea del dipendente pubblico

Assegnazione Temporanea – dipendenti settore giustizia: operatore giudiziario torna a casa

Riconosciuto, con recentissima ordinanza del Tribunale di Bergamo, il diritto di un Operatore Giudiziario ad essere assegnato, per tre anni, ai sensi dell’art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001, a prestare servizio presso una sede del distretto giudiziario della Corte d’Appello di Caltanissetta.

Riconosciuto dal Tribunale di Bergamo il diritto di un Operatore Giudiziario di fruire, per tre anni, dell’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001, e di prestare servizio presso una sede ubicata nel distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta.

Ancora una vittoria del nostro Studio e ancora una famiglia ricongiunta.

Il caso

La vicenda ha visto coinvolto un operatore giudiziario, in servizio presso un ufficio del distretto del Tribunale di Bergamo, il quale, padre di un bambino di età inferiore a tre anni, aveva richiesto di essere assegnato, ai sensi dell’art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001, ad una sede di servizio ubicata in provincia di Enna, dove l’altro genitore del bambino esercitava l’attività lavorativa.

Nello specifico, il provvedimento di rigetto era essenzialmente motivato con la circostanza che il ricorrente fosse stato assunto a seguito di procedura assunzionale su base distrettuale, la quale, dunque, comportava il radicamento del candidato al territorio ove, a seguito di assunzione, avrebbe svolto la propria prestazione lavorativa.

La norma

L’art. 42 bis del D.lgs. 151/01 dispone che:

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.

La decisione del Tribunale.

Accogliendo integralmente l’impianto difensivo dell’Avv. Visciglio, il Tribunale ha riconosciuto come nessun limite possa essere frapposto a chi, nell’interesse del minore, richieda di ricongiungere la propria famiglia in virtù di quanto previsto dall’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001.

Nello specifico della motivazione del rigetto addotta, il Tribunale ne ha lapidariamente affermata l’infondatezza rilevando che “il diniego del Ministero della Giustizia, riconducibile alla natura distrettuale della procedura assuntiva, non costituisce un caso o esigenza eccezionale” (che devono essere specificamente e motivatamente affermati, in relazione alla concreta posizione del richiedente l’assegnazione)”.

Ha, pertanto, ancora una volta, riconosciuto il diritto del lavoratore ad essere assegnato, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, per un triennio solare, presso una sede di servizio ubicata nel distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta, al fine di poter meglio accudire, insieme alla madre, il figlio minore.

Per aggiornamenti, seguici su Facebook cliccando sul seguente link: https://m.facebook.com/avvocatovisciglio/ o iscriviti alla community, interamente dedicata all’Assegnazione Temporanea del Pubblico dipendente, cliccando su https://www.facebook.com/groups/assegnazionetemporaneascuola. Potrai trovarvi contenuti, informarti sull’Assegnazione Temporanea in tutti i comparti della Pubblica Amministrazione, porre quesiti, discutere con chi ha già ottenuto il beneficio, con l’Avvocato Visciglio e i moderatori, e tanto altro ancora sui benefici previsti a tutela della maternità e paternità dal Decreto Legislativo n. 151/2001.

Lo Studio “Giancarlo Visciglio Avvocato & Partners” è convenzionato con la “F.L.P. – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche”, settore Giustizia, sezione Lombardia Est.. Se sei un dipendente del comparto Giustizia e sei interessato all’Assegnazione Temporanea, puoi contattarci per richiedere informazioni in merito.

Richiedi informazioni o chiarimenti

    Contattaci

    Telefono e fax

    0832947570

    Cellulare

    3336381025

    Studio

    Via Tenente Colaci, 124
    73043 Copertino (LE)

    Richiedi un parere