Assegnazione temporanea del docente ai sensi dell'42 bis del D.Lgs. 151/2001 e mobilità anni scolastici 2019/20 e precedenti
Come ogni anno, è ripresa la stagione dei ricorsi per porre rimedio alle ingiustizie perpetrate dal MIUR nei confronti del corpo docente e del personale ATA interessato dai movimenti di qualsiasi tipo.
Questi i ricorsi seguiti dallo Studio Legale Visciglio:
Assegnazione Triennale ai sensi dell’art. 42 bis del Decreto Legislativo 151/2001 (rivolto a lavoratrici madri/lavoratori padri con figli di età inferiore a tre/sei anni).
Come avviene ormai da 12 anni a questa parte, lo Studio Legale Visciglio, leader nel settore dell’assegnazione temporanea del pubblico dipendente disciplinata dall’art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, è in prima linea in difesa di lavoratrici madri e lavoratori padri con figli di età inferiore a tre anni che intendono fruire del beneficio in parola.
Come noto, tale beneficio è previsto a tutela del minore al fine di assicurargli l’accudimento di entrambi i genitori in un periodo così rilevante, qual è quello dei primissimi anni della propria infanzia. Un diritto del minore, dunque, incomprimibile e inalienabile, non scalfito neppure dal recepimento della norma da parte del C.C.N.I. più volte dichiarato illegittimo (si veda al riguardo la recentissima ordinanza del Tribunale di Palermo http://www.avvocatovisciglio.it/pubblicazioni/2019/03/26/scuola-assegnazione-triennale-art-42-bis-d-lgs-1512001-bimbo-etainferiore-a-3-anni/).
Per accedervi è necessario presentare tempestivamente domanda seguendo le istruzioni già da tempo fornite al seguente link http://www.avvocatovisciglio.it/pubblicazioni/2018/05/18/scuola-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-1512001-apertura-dei-termini-adesione-al-ricorso-istruzioni-luso/. Si raccomanda di seguire scrupolosamente le istruzioni, posto che il buon esito del ricorso è legato a doppio filo ad una domanda correttamente formulata.
Il beneficio, tuttavia, può essere invocato anche dai docenti i cui figli abbiano già compiuto i tre anni di età. L’attuale regolamentazione, infatti, secondo un’interpretazione più estensiva della normativa di riferimento già avallata dalla Giurisprudenza di merito (lo studio ha recentemente avviato una serie di cause pilota favorevolmente conclusesi davanti ai Tribunali di Foggia, Milano, Vicenza e Verona, con conseguente rientro in Puglia e Sicilia delle ricorrenti per tre anni solari (http://www.avvocatovisciglio.it/news/2019/03/26/tribunale-vicenza-assegnazione-docente-art-42-bis-figlio-eta-superiore-tre-anni/), permette l’accesso al beneficio anche laddove i bambini abbiano già compiuto i tre anni al momento della presentazione dell’istanza che, però, va modulata caso per caso.
Per info sulla presentazione dell’istanza o del ricorso con l’assistenza dello Studio Legale Visciglio: avv.gianc.visciglio@tiscali.it – info@avvocatovisciglio.it – 3336381025 – 0832947570.
Mobilità a.s. 2019/2020 e precedenti.
Fermo restando che tutti i docenti lesi nel diritto di mobilità anche per gli anni 2016/2017 e successivi possono ancora ricorrere all’Autorità Giudiziaria, la studio è già al lavoro con i ricorsi sulla mobilità 2019/2020 pubblicata il 24 giugno 2019.
Ancora una volta, infatti, il MIUR ha illegittimamente operato nelle operazioni di mobilità sia errando nella formulazione della graduatoria, sia disapplicando norme di legge di rango primario inderogabili.
In questo solco, oltre a quelli sull’errata mobilità di cui si è detto, si inseriscono:
– i ricorsi per il riconoscimento del servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie parificate. La Giurisprudenza dominante ha ormai pressoché univocamente riconosciuto, ai fini della mobilità e dell’anzianità di servizio, la validità, ai fini giuridici, degli anni di servizio pre-ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche paritarie parificate. Il ricorso al Giudice del Lavoro permette dunque di ottenere il riconoscimento del punteggio per ogni anno di servizio prestato presso scuole paritarie.
– i ricorsi per il riconoscimento, nelle operazioni di mobilità interprovinciale, della precedenza in favore di assistenti di portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3. Anche in tal caso la Giurisprudenza ha più volte dichiarato l’illegittimità della normativa sulla mobilità stabilita dal MIUR nella parte in cui non estende i benefici previsti in ipotesi di trasferimento provinciale, anche a parenti o affini entro il terzo grado che prestino assistenza con continuità al parente portatore di handicap. Il CCNI contrasta in sostanza con la L. 104/92 riducendo arbitrariamente la platea dei beneficiari del diritto di precedenza in ipotesi di mobilità interprovinciale.
Per tutti i ricorsi inerenti alla mobilità e per informazioni si potrà contattare l’avvocato Visciglio ai recapiti telefonici indicati o via mail.
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