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Note di diritto in tema di assegnazione temporanea del dipendente pubblico

Scuola: l’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 non può essere revocata prima della scadenza del triennio

M.I.U.R. nuovamente soccombente: il Tribunale della Spezia lo condanna alla conferma dell'assegnazione temporanea ex art. 42 bis per un triennio.

L’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 si estende fino a tre anni e, una volta riconosciuta, la sua revoca è illegittima prima del completamento del triennio previsto dalla Legge.

Si è così concluso con ordinanza di totale accoglimento del 25.10.2017, il giudizio cautelare con cui il Tribunale della Spezia ha dichiarato l’illegittimità del diniego opposto dal MIUR alla richiesta di conferma dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 avanzata da una docente già ammessa a godere del beneficio.

La vicenda in questione, ha riguardato una docente di scuola secondaria di secondo grado costretta a rivolgersi per ben due volte all’Autorità Giudiziaria per poter fruire dell’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001. Non è bastato soccombere in un primo giudizio celebratosi davanti al medesimo Tribunale nel marzo 2017, infatti, perché il MIUR comprendesse che la durata del beneficio fosse triennale. A fronte del rigetto della domanda di conferma, inoltrata dalla docente con l’assistenza, sin dalla redazione dell’istanza, dell’avvocato Giancarlo Visciglio, si era pertanto costretti ad intraprendere un nuovo giudizio allo scopo di vedersi confermata l’assegnazione temporanea revocatale prima della scadenza del godimento del triennio previsto dalla Legge.

La norma.

L’art. 42 bis del D.lgs. 151/01, prevede che: “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.

Il tenore della norma, dunque, è chiaro: il beneficio può estendersi “per un periodo complessivamente non superiore a tre anni”.

La decisione

Il Giudice del lavoro della Spezia chiamato a decidere sulla questione, dopo aver ritenuto sussistente “il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere sulla fruizione del beneficio, almeno riducendone considerevolmente la durata, ed in ogni caso differendone la fruizione oltre la delicata fase dei primi anni di vita del bambino, nei quali è notoriamente più forte il bisogno delle cure e della presenza dei genitori in ogni momento della vita quotidiana (cfr., in questo senso, Trib. Siracusa, ord. 29.10.2012)”, contrariamente a quanto sostenuto dall’A.T. di Salerno, ha affermato l’illegittimità della revoca dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. 151/2001 rimarcando che, una volta riconosciuta, deve essere assicurata per l’intero triennio.

In esecuzione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, dunque, al MIUR non è rimasto che provvedere all’immediata conferma dell’assegnazione temporanea della docente presso una sede scolastica ubicata in provincia di Salerno sino all’esaurimento del triennio.

Chi avesse già ottenuto l’assegnazione temporanea e se la fosse vista negare per l’intero triennio, pertanto, potrà contattare lo scrivente al fine impugnare il diniego opposto dal M.I.U.R. anche solo implicitamente (è il caso dell’omessa, per quanto obbligatoria, comunicazione dei motivi del dissenso) davanti all’Autorità Giudiziaria .

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