NOVITA' - Assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. 151/01 nella scuola: la domanda può essere presentata fino al compimento dei sei anni di età del figlio minore
A pochi giorni dalla pubblicazione dei risultati della mobilità 2018/2019, l’assegnazione temporanea disciplinata dall’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 resta, per tutti i docenti-genitori di figli minori in tenerissima età costretti a prestare servizio lontano dalle proprie famiglie, l’unica possibilità concreta di ricongiungimento.
Come noto, l’art. 42 bis del D.lgs. 151/01 dispone che: “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.
È opportuno evidenziare, tuttavia, un’importantissima novità.
Nonostante la norma preveda che l’istanza possa essere presentata dal genitore con figli minori fino a tre anni di età, infatti, il “C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018” del 21.6.2017 (che verrà verosimilmente prorogato anche per l’a.s. 2018/19) ha esteso tale limite fino a sei anni, stabilendo all’art. 8, pt. IV, lett. l), che nelle operazioni di assegnazione provvisoria fruiscono del diritto di precedenza “ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia.”.
In ragione della normativa contrattuale, dunque, l’assegnazione temporanea potrà essere richiesta a condizione che il docente sia genitore con figli minori fino a sei anni di età, con la precisazione, peraltro, che “sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento”.
Nessuno, però, si senta in dovere di ringraziare il M.I.U.R. che, in realtà, aveva tutt’altro scopo che quello di estendere l’accesso al beneficio.
Con il contratto collettivo sulle assegnazioni provvisorie sottoscritto il 21.6.2017, infatti, nel tentativo di limitarne l’applicazione autonoma, il MIUR ha recepito l’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, graduandolo insieme a tutte le categorie di docenti che, a vario titolo (v., ad esempio, i beneficiari di Legge 104/92) aspirano all’assegnazione provvisoria annuale. Il risultato prodotto è stato quello per il quale chiunque intenda richiedere l’assegnazione temporanea disciplinata dall’art. 42 bis del D.lgs. 151/01 dovrà presentare domanda di assegnazione provvisoria attraverso la piattaforma ministeriale “Istanze on line” e nei termini (ancora non noti per l’a.s. 2018/19) previsti dalla contrattazione collettiva, concorrendo quindi con tutti i docenti aspiranti al movimento.
In buona sostanza, dovrà andare in coda ai beneficiari di precedenze di rango superiore – tra i quali gli assistenti dei soggetti portatori di handicap che godono dei benefici previsti dalla L. 104/92 – con chance di riavvicinamento pressoché nulle per tutte le province del sud Italia.
Tale regolamentazione, tuttavia, è stata dichiarata illegittima dalla Giurisprudenza.
I Giudici del Lavoro dei Tribunali di Milano, Roma, Napoli, Savona, Pisa, Catania, Vicenza, Forlì, Fermo, Bolzano, Lodi, Civitavecchia, Velletri, Siena, Pistoia, Ravenna, Padova, Foggia, Busto Arsizio, Prato, Firenze, Modena, La Spezia, Torino, Mantova, Monza, Brescia, Rovigo, Perugia, Brindisi, Messina, Ragusa, Benevento, Cagliari, Tempio Pausania, Verona, Arezzo, Palermo, Lucca, Ivrea, Pordenone, Sondrio, Salerno, ecc., con oltre 120 tra sentenze e ordinanze cautelari hanno sin qui aderito alle difese del nostro Studio Legale e dell’Avvocato Giancarlo Visciglio decretando l’illegittimità della regolamentazione di accesso al beneficio disposta dal C.C.N.I. e sancendo che l’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 va applicato autonomamente.
Modalità di presentazione della domanda e accesso al beneficio.
Partendo dalla considerazione che il buon esito dell’eventuale ricorso all’Autorità Giudiziaria è legato a doppio filo alla completezza della domanda, le osservazioni sopra svolte inducono a suggerire vivamente la presentazione sia di quella di assegnazione provvisoria (nei termini che verranno indicati dal MIUR con apposita ordinanza ministeriale) che di quella temporanea (via PEC o a mezzo raccomandata A/R). Altrettanto vivamente, altresì, si consiglia di estendere la domanda di assegnazione temporanea ad almeno due (o più) province site nella medesima Regione in cui l’altro genitore del bambino svolge attività lavorativa (indipendentemente dalla residenza).
Si rammenta che la presentazione dell’istanza, per la cui redazione ed inoltro lo studio dell’Avvocato Giancarlo Visciglio fornisce completa assistenza, è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni soggettive:
L’Istanza, infine, dovrà essere corredata da:
Apertura termini di adesione al ricorso.
Lo Studio dell’avvocato Giancarlo Visciglio comunica l’apertura dei termini di presentazione delle istanze e di adesione al ricorso per l’accesso al beneficio dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001. Per aderire occorrerà contattare i seguenti recapiti: avv.gianc.visciglio@tiscali.it ovvero info@avvocatovisciglio.it ovvero al numero cellulare 3336381025.
Per esigenze di studio si comunica che saranno accettate solo le prime cento adesioni.
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