Giunge dal Tribunale di Catania l’ennesima ordinanza che riporta a casa, accanto al suo bambino, un’altra docente siciliana in assegnazione temporanea
È con qualche settimana di ritardo che diamo notizia di una nuova importantissima ordinanza collegiale con cui il Tribunale di Catania, in materia di assegnazione temporanea ai sensi dell’articolo 42 bis del D.lgs. 151/2001, ha dato ragione ancora una volta alle difese dello studio dell’avvocato Giancarlo Visciglio.
Il Tribunale ha infatti accolto il ricorso per il riconoscimento dell’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, ribadendo, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, che il beneficio è fruibile anche nel comparto scuola della pubblica amministrazione, ed anche nel caso di adozione del minore, ai sensi dell’art. 45, comma 2-bis.
Un occhio alla Legge.
Ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo uno comma due del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso il dissenso devono essere comunicate all’interessato entro 30 giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”.
Come previsto dal successivo art. 45, comma 2-bis del D.lgs. 151/2001, poi: “Le disposizioni di cui all’art. 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendente dall’età del minore.”.
Il caso
La vicenda processuale in questione, che ha visto come protagonista, suo malgrado, una docente di scuola primaria originaria della provincia di Catania, madre adottiva di una bimba di pochi anni, inizia del 2017 con il rigetto della domanda di assegnazione temporanea con la motivazione per la quale la stessa potesse essere esaminata solo dopo le procedure di assegnazione provvisoria (con ciò, quindi, andando in coda a tutti gli altri docenti e dopo l’assegnazione di ogni posto). Non bastava, nel qual caso, il tenore letterale della Legge (quanto mai chiara), né il trascorso di abbandono e privazioni della minore adottiva (quanto mai doloroso), per indurre il MIUR a valutare con attenzione la domanda di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/01 in provincia di Catania presentata dalla docente per stare accanto alla propria figlia adottiva.
A conclusione dell’esame del ricorso d’urgenza presentato dallo scrivente avvocato, però, il Tribunale del lavoro ha ancora una volta riconosciuto il diritto della docente di godere di un intero triennio di assegnazione, rilevando come la forza dell’art. 42 bis in questione rivenga dall’essere inserito in un contesto legislativo teso a “… garantire il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell’assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita…”.
Il Tribunale ha quindi disposto l’immediato trasferimento della docente ad una sede scolastica in provincia di Catania, allo scopo di scongiurare il “pericolo grave e irreparabile di disgregazione del nucleo familiare e di compromissione del diritto del fanciullo tutelato dalla disposizione” di cui all’art. 42 bis.
Non è stato utile al MIUR, neppure, impugnare l’ordinanza di accoglimento che è stata confermata anche in fase di reclamo.
L’invito dello scrivente, pertanto, è sempre quello di contattare lo studio per la presentazione dell’istanza ovvero seguire le istruzioni che possono essere trovate al seguente link http://www.avvocatovisciglio.it/pubblicazioni/2018/05/18/scuola-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-1512001-apertura-dei-termini-adesione-al-ricorso-istruzioni-luso/
È necessario impugnare il diniego opposto dal M.I.U.R. o il silenzio (nel caso di mancata comunicazione dei motivi del dissenso) e ricorrere all’Autorità Giudiziaria per ottenere il beneficio dell’assegnazione temporanea triennale ex art. 42 bis del D.lgs. 151/2001.
Chi fosse interessato può contattare direttamente l’avv. Giancarlo Visciglio via mail (avv.gianc.visciglio@tiscali.it oppure info@avvocatovisciglio.it) o telefonicamente ai numeri 0832947570 e 3336381025.
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